Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
- a)"cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b)"familiare":
- 1)il coniuge;
- 2)il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3)i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- 4)gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- c)"Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Testo vigente dal 27 marzo 2007
