All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'.".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
