Interventi per le persone con disabilita' divenute anziane. Principio di continuita' Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 10, le persone anziane che non sono state dichiarate non autosufficienti possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilita' ai sensi del decreto legislativo attuativo della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per accedere ai relativi benefici. Le persone con disabilita' gia' accertata, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni gia' in corso di fruizione e hanno diritto alla continuita' assistenziale nella medesima misura, salva la cessazione delle prestazioni di invalidita' civile che, secondo la legislazione vigente, si convertono, al ricorrerne dei requisiti, in assegno sociale. Le medesime persone hanno diritto ad accedere, anche dopo il sessantacinquesimo anno di eta', ai servizi e alle attivita' specifiche per la condizione di disabilita', secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Le medesime persone di cui al comma 2, possono, su richiesta, senza necessita' di chiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione multidimensionale, accedere anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. In tale caso viene direttamente redatto il PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, se gia' esistente, e si predispone il budget di cura e di assistenza, in coerenza con il budget del progetto di vita, ove gia' predisposto.
Testo vigente dal 18 marzo 2024
