Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 93-bis dopo il comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) «KIID»: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;
  • f-ter)«KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.»;
  • b)all'articolo 98-ter:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(KID e prospetto)»;
  • 2)al comma 1, le parole «il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «il KID»;
  • 3)il comma 2 e' abrogato;
  • 4)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.»;
  • 5)al comma 4 le parole: «Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.» sono soppresse;
  • 6)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.»;
  • c)dopo l'articolo 98-ter e' inserito il seguente: «Art. 98-ter. 1 (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). - 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 2. L'offerta di cui al comma 1 e' preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto. 3. Il KIID e' redatto in conformita' ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 5. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.»;
  • d)all'articolo 98-quater, comma 1:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;»;
  • 2)alla lettera a-ter) le parole «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «KIID»;
  • e)all'articolo 191-ter:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine.»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.»;
  • f)all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;»;
  • g)all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;»;

Testo vigente dal 23 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;29~art1 · fonte del testo

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