Art. 6 — C o n t r o l l i
La Corte dei conti delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce al Parlamento, entro il 31 luglio di cascun anno, sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I medesimi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla data ivi indicata.
Testo vigente dal 17 agosto 1999
