Art. 1 — Natura giuridica e compiti

La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalita' giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidita' patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di interesse economico generale:

  • a)ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonche' di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
  • b)concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle societa' a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge;
  • c)gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalita' previsti dalla legge, di altri soggetti;
  • d)svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa assegnati. La Cassa depositi e prestiti puo' esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in societa' di capitali, attivita' strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 17 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284~art1 · fonte del testo

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