Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'Istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonche' delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti piu' favorevoli. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attivita' di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potra' prevedere la facolta' del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresi' le condizioni per l'attivazione della mobilita' del personale tra l'INPS e le province nonche' per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonche' l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale e' escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale.

Testo vigente dal 3 aprile 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;28~art3 · fonte del testo

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