In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessita' di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unita' previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilita' amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279~art2 · fonte del testo