Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

  • a)garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
  • b)salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
  • c)costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
  • d)obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
  • e)raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':
  • a)le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
  • b)requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
  • c)le procedure per l'accreditamento;
  • d)le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
  • e)le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Testo vigente dal 9 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art7 · fonte del testo

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