Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, e' sostituito dal seguente: " 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.".
Testo vigente dal 14 agosto 1997
