Art. 4 — Criteri per la comparazione di domande concorrenti
All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
- a)l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
- b)le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c)le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".
Testo vigente dal 5 agosto 1993
