Art. 15 — Regioni a statuto speciale e province autonome

Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275~art15 · fonte del testo