Capo VII – Disposizioni sull'esecuzione
- Art. 40 — Giudice dell'esecuzione
- Art. 41 — Procedimento di esecuzione
- Art. 42 — Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 42-bis — Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 43 — Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
- Art. 44 — Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
- Art. 45 — Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato
- Art. 46 — Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale