Art. 74 — Chiusura della procedura
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
- a)se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
- b)se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c)con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
- a)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
- b)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
