Art. 64 — Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
