Art. 46 — Funzioni del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
