Art. 2 — Consegna dei beni
I competenti uffici dell'Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'articolo 1.
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
