Art. 4 — Riconoscimenti e premi
Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:
- a)benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- b)ammissione a tirocini formativi;
- c)partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della formazione scolastica;
- d)viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- e)benefici di tipo economico;
- f)altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.
Testo vigente dal 23 gennaio 2008
