Art. 10 — Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non puo' superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
Testo vigente dal 21 novembre 2002
