Art. 7 — Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Testo vigente dal 17 marzo 2017
