Art. 14 — Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa
Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o piu' indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.
Testo vigente dal 17 marzo 2017
