Art. 38 — Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attivita' di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

  • a)consulenza alle autorita' competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;
  • b)scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche. Il Comitato e' composto da:
  • a)un rappresentante del Ministero;
  • b)due rappresentanti della facolta' di medicina veterinaria;
  • c)due rappresentanti delle facolta' di altre discipline scientifiche;
  • d)un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
  • e)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • f)un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Il Comitato puo' avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I risultati dell'attivita' del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.

Testo vigente dal 14 marzo 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art38 · fonte del testo

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