Art. 38 — Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attivita' di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- a)consulenza alle autorita' competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;
- b)scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche. Il Comitato e' composto da:
- a)un rappresentante del Ministero;
- b)due rappresentanti della facolta' di medicina veterinaria;
- c)due rappresentanti delle facolta' di altre discipline scientifiche;
- d)un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
- e)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f)un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Il Comitato puo' avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I risultati dell'attivita' del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
