Art. 3 — Perseguimento obiettivo di qualità ambientale
All'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.".
Testo vigente dal 18 settembre 2000
