Art. 16 — Procedure per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto
Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applicano le procedure autorizzative previste, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza.
Testo vigente dal 13 gennaio 2017
