Art. 9-bis — Quorum del consiglio giudiziario
Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
