Art. 18 — Abrogazioni
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
- a)l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
- b)l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.
Testo vigente dal 3 febbraio 2006
