Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato;
- b)il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.";
- c)il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 28 febbraio 2001
