Art. 9 — Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC
L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:
- a)l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- b)i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c)le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d)l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e)le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
- f)l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i loro contatti.
Testo vigente dal 15 marzo 2023
