Art. 17 — Divieto di ritorsione
Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorita' giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:
- a)il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b)la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c)il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d)la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e)le note di merito negative o le referenze negative;
- f)l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g)la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h)la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i)la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l)il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m)i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
- n)l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o)la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p)l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q)la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Testo vigente dal 15 marzo 2023
