Art. 6 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.».
Testo vigente dal 22 marzo 2012
