Art. 5 — Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, i tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo se e' soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- a)e' applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- b)le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
- c)su tale via navigabile interna nazionale e' necessaria la navigazione terrestre;
- d)per la navigazione su tale via navigabile interna nazionale sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili notifica alla Commissione europea la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne nazionali come via navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica alla Commissione e' corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al comma 1.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
