Art. 13 — Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
All'articolo 4-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuita' e la regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.».
Testo vigente dal 11 marzo 2025
