Art. 4 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente: «z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».
Testo vigente dal 27 gennaio 2018
