Art. 32 — Procedure di finanziamento della ricerca
Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Testo vigente dal 15 giugno 2001
