Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

All'articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.». L'articolo 172, comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto e' operato sul mercato regolamentato secondo modalita' diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.».

Testo vigente dal 24 dicembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-29;224~art2 · fonte del testo