Art. 10 — L'ispettore di cooperative
Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facolta' di diffida di cui all'articolo 5:
- a)il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita', anche presso terzi;
- b)il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
- c)il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
- d)il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
- e)il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Testo vigente dal 8 ottobre 2002
