Art. 1 — Modifica dell'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633
L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».
Testo vigente dal 11 marzo 2014
