E' istituito l'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale e' costituito dagli albi regionali, delle citta' metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale e' costituita una sezione delle attivita' storiche di eccellenza. L'Albo e' gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalita' attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:

  • a)all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attivita' storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonche' delle modalita' per lo scambio di informazioni con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;
  • b)alle modalita' di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;
  • c)alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attivita' di cui all'articolo 7;
  • d)alle modalita' di raccordo con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Testo vigente dal 16 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari