Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«attivita' commerciale storica»: l'attivita' che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
- b)«bottega artigiana»: l'attivita' gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualita' delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;
- c)«esercizio pubblico storico»: l'attivita' dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
Testo vigente dal 16 gennaio 2025
