Art. 28 — Prescrizione veterinaria
La prescrizione veterinaria, che reca gli elementi di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento, e' redatta in formato elettronico, tramite il sistema informativo di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni piu' restrittive di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. La validita' della prescrizione veterinaria decorre dalla data del rilascio ed e' stabilita in:
- a)sei mesi per la prescrizione veterinaria ripetibile che puo' essere utilizzata per un massimo di dieci volte entro tale periodo;
- b)trenta giorni per la prescrizione veterinaria non ripetibile, per la prescrizione veterinaria per l'acquisto di scorta di medicinali e per la prescrizione veterinaria di medicinali il cui impiego non e' previsto dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Restano ferme le norme sulle prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonche' la validita' della prescrizione veterinaria per i medicinali antimicrobici di cinque giorni dalla data del suo rilascio, prevista dall'articolo 105, paragrafo 10, del regolamento.
Testo vigente dal 3 gennaio 2024
