Art. 9 — Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
- b)all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- b)decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- c)decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Testo vigente dal 13 dicembre 2012
