Art. 5 — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 92:
  • 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
  • 2)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
  • b)all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.

Testo vigente dal 13 dicembre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218~art5 · fonte del testo