Art. 5 — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 92:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
- 2)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
- b)all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 dicembre 2012
