Art. 1 — Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.».

Testo vigente dal 13 dicembre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218~art1 · fonte del testo