Art. 67 — Disposizioni finanziarie
All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37 e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 66. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
