Art. 244 — Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro
Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che puo' accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalita' degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
