Art. 191 — Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo
(( I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 197. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
