Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificita' dei comparti dei Comuni e delle Province, e' determinato attraverso:

  • a)l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
  • b)l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
  • c)l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli piu' significativi e alla determinazione degli intervalli di normalita';
  • d)l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
  • e)la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. La metodologia dovra' tener conto delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata. Il fabbisogno standard e' fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera e).

Testo vigente dal 17 dicembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216~art4 · fonte del testo

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