Art. 2 — Disposizioni transitorie
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilita'. I procedimenti penali di cui al comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 29 marzo 1994
