Art. 71 — Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
