Art. 4 — Programmi
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonche' un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm(elevato a)3. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi dell'inventano predisposto dall'ANPA. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente verifica altresi', avvalendosi dell'ANPA, che sia garantita la possibilita' di provvedere alla decontaminazione o allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacita' degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimita' degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 1 febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 15 luglio 1975.
Testo vigente dal 30 giugno 1999
